Barolo – La denominazione in breve
La denominazione in breve
La denominazione Barolo tutela i vini prodotti esclusivamente con il vitigno Nebbiolo in un’area di circa 7mila ettari delle Langhe, territorio collocato nel settore meridionale della Regione Piemonte (Italia nord-occidentale).
Quest’area comprende 11 comuni della provincia di Cuneo: Barolo, Castiglione Falletto e Serralunga d’Alba sono inclusi integralmente, mentre vi rientrano solo in parte i comuni di Cherasco, Diano d’Alba, Grinzane Cavour, La Morra, Novello, Monforte d’Alba, Roddi e Verduno.
CRONOLOGIA DEI DISCIPLINARI
La Denominazione di Origine Controllata (DOC) Barolo è stata riconosciuta ufficialmente con il Decreto Presidenziale del 23 aprile 1966, e in seguito come Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) con il Decreto Presidenziale del 1° luglio 1980. È tuttavia possibile trovare in commercio etichette con l’indicazione DOC o DOCG di annate precedenti a quelle della loro approvazione, poiché la norma aveva valore retroattivo per i vini che ai tempi erano ancora presenti in cantina.
Il disciplinare di produzione nel corso degli anni è stato più volte oggetto di modifiche e revisioni* . L’ultimo aggiornamento in ordine di tempo risale al 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 301 del 30 dicembre 2025 e inviato alla Commissione Europea per l’approvazione con Provvedimento del 4 marzo 2026.
* Decreti Ministeriali: 30/9/2010, 26/11/2010, 30/11/2011, 7/3/2014, 17/4/2015, 30/7/2020.
Scarica il disciplinare di produzione aggiornato:
DOCG Barolo – Disciplinare consolidato allegato al Provvedimento 4 marzo 2026
TIPOLOGIE
Il disciplinare di produzione in vigore prevede due sole tipologie, entrambe prodotte obbligatoriamente con il 100% di uve Nebbiolo.
Barolo. Deve maturare per almeno 18 mesi in botti di legno e può essere commercializzato a partire dal 1° gennaio del quarto anno successivo alla vendemmia (minimo 38 mesi in cantina, calcolati dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve).
Barolo Riserva. Deve maturare per almeno 18 mesi in botti di legno e può essere commercializzato a partire dal 1° gennaio del sesto anno successivo alla vendemmia (minimo 62 mesi in cantina, calcolati dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve).
Per entrambe le tipologie è stabilita una resa massima di uva per ettaro di 80 quintali , corrispondente a 56 ettolitri di vino. Il titolo alcolometrico naturale minimo non può essere invece inferiore a 12,5% vol., mentre Il titolo alcolometrico finale del vino imbottigliato non può essere inferiore a 13% vol. L’acidità totale minima e l’estratto secco minimo sono invece rispettivamente di 4,5 g/litro e 22 g/litro.
Un caso a parte è rappresentato dai Barolo e Barolo Riserva che rivendicano la Menzione Vigna, per i quali sono previsti parametri produttivi e analitici più restrittivi (vedi più avanti).
MENZIONI GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE (MGA)
Le MGA identificano aree di produzione più specifiche ufficialmente delimitate all’interno di una denominazione di origine. Possono corrispondere a comuni, frazioni, toponimi o ad altre zone amministrativamente riconosciute, i cui nomi devono comparire in un apposito elenco allegato al disciplinare.
In accordo con le modifiche approvate nel 2010, per la denominazione Barolo sono ufficialmente riconosciute 181 Menzioni Geografiche Aggiuntive (11 “comunali” e 170 “sotto-comunali”). Le MGA possono essere rivendicate in etichetta là dove ne venga tracciata la provenienza delle uve per almeno l’85% del blend, mentre non sono previsti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli generali stabiliti per le tipologie Barolo e Barolo Riserva.
MENZIONI VIGNA
I Barolo e Barolo Riserva che rivendicano una MGA possono aggiungere il termine Vigna, seguito dal nome proprio del vigneto stesso, facendo così riferimento a un appezzamento vitato più specifico situato all’interno della MGA. A differenza di quanto accade in altre denominazioni, nella DOCG Barolo non è possibile utilizzare in etichetta la Menzione Vigna senza l’indicazione della MGA nella quale si trova.
Per i Barolo e Barolo Riserva che rivendicano la Menzione Vigna sono previsti parametri più restrittivi: la resa produttiva massima non può superare i 72 quintali (uva) e i 50,4 ettolitri (vino) per ettaro, mentre il titolo alcolometrico volumico naturale minimo non può essere inferiore a 13% vol.
ALTRE SPECIFICHE PREVISTE DAL DISCIPLINARE
Giaciture. Non è possibile produrre Barolo da vigne impiantate in terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti o non sufficientemente soleggiati.
Altitudini. Non è possibile produrre Barolo da vigne collocate a quote inferiori ai 170 metri sul livello del male o superiori ai 540 metri sul livello del mare.
Densità d’impianto. I nuovi vigneti, compresi quelli oggetto di reimpianto, devono avere una densità non inferiore ai 3500 ceppi per ettaro.
Norme per la vinificazione. Le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio e imbottigliamento devono essere effettuate all’interno dell’area di produzione del Barolo, salvo specifiche eccezioni o deroghe concesse dal Ministero competente a cantine storicamente operanti al di fuori della zona DOCG.
Barolo chinato. Menzione consentita per i vini aromatizzati utilizzando come base vino Barolo senza aggiunta di mosti o vini che non hanno diritto alla denominazione. Questa aromatizzazione deve inoltre avere caratteristiche che permettono il riferimento alla china nella menzione.
DATI E SUPERFICI
La superficie vitata idonea a produrre DOCG Barolo è di poco inferiore ai 2300 ha* (su circa 3600 ha di superficie vitata totale).
La Morra è il comune dove si registra la maggiore superficie vitata idonea a DOCG Barolo (circa 580 ha), mentre Cherasco è quello con la superficie minore (circa 3 ha).
Nella vendemmia 2022 sono stati rivendicati a DOCG Barolo poco più di 100mila ettolitri, corrispondenti ad un potenziale di circa 14.500.000 bottiglie da 0,75 litri, dato praticamente coincidente con la media dell’ultimo decennio.
* dati aggiornati al 2025.